Cittadini Comunitari (UE) – Residenza ed attestazioni

Richiesta Residenza nel Comune da parte di cittadino comunitario UE

E’ l’iscrizione anagrafica di un cittadino comunitario proveniente dall’estero.

Sono cittadini comunitari i cittadini appartenenti ai seguenti Stati dell’Unione Europea: Austria,Belgio, Danimarca, Filanda, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia,Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Malta,Estonia, Lettonia, Lituania, Rep.Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Romania e Bulgaria.

Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini della Svizzera, della Repubblica di S.Marino Andorra, Città del Vaticano e degli stati appartenenti allo spazio economico europeo S.S.E. Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Dall’11 aprile 2007 con D. Lgs. n.30/2007 è stata abolita la carta di soggiorno rilasciata dalla Questura, da tale data è competenza dei Comuni provvedere al rilascio di certificazione attestante la regolarità di soggiorno (attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica, attestazione di regolarità di soggiorno, attestazione di soggiorno permanente).

Soggiorno inferiore ai tre mesi

I cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio).
Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d’ingresso rilasciato dall’autorità consolare italiana nel paese di provenienza.

Soggiorno superiore a tre mesi
Trascorsi tre mesi dall’ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all’anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale al fine di ottenere il rilascio dell’attestato di soggiorno.

Cosa presentare
Per presentare la domanda è necessario:

Utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica (dichiarazione di residenza) scaricabile sul sito del Comune www.comune.cerretodispoleto.pg.it.it o in calce alla presente pagina. L’ufficiale d’anagrafe non potrà accettare domande in carta libera in un formato diverso, o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco.

Il modulo relativo alla richiesta di cambio di iscrizione anagrafica deve essere presentata all’ufficio anagrafico del municipio con le seguenti modalità:

  • di persona;
  • tramite Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria allegando fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante;
  • con lettera raccomandata allegando fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante;
  • tramite fax allegando fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante;

Nota bene: nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un’altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all’ingresso. In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile.
Il consenso potrà essere fornito:

  1. di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio;
  2. compilando l’apposito campo nel modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica, allegando una fotocopia (fronte – retro) del documento di identità di chi ha prestato al consenso.

Requisiti:
Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:

  • Lavoratore subordinato o autonomo
  • Gli studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
  • Soggetti che pur non essendo lavoratori e studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari e sono titolari di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
  • Un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente in Cerreto di Spoleto.

Per “familiare a carico” si intende:

  • il coniuge
  • i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner

Il rapporto di parentela deve essere attestato da un documento prodotto dal paese estero che, per avere valore legale in Italia, deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla Rappresentanza consolare italiana nel paese di origine o di provenienza, oppure apostillato ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961.

In alternativa è possibile presentare una certificazione contenente i dati richiesti, rilasciata dalla rappresentanza consolare estera in Italia, in lingua italiana e legalizzata in Prefettura oppure produrre, per i Paese aderenti, certificazione plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.

Cosa presentare

Lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti occorre presentare:

  • Documento d’identità (passaporto o documento equivalente del proprio Paese) e codice fiscale;
  • Comunicazione Obbligatoria Unificato LAV (assunzione presentata all’ Ufficio Provinciale per
    l’Impiego);
  • Contratto di lavoro contenente i codici identificativi INPS e INAIL;
  • Comunicazione Obbligatoria lavoro Domestico ( assunzione presentata all’INPS);
  • Ricevuta di versamento dei contributi INPS;

Lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi occorre presentare:

  • Documento d’identità (passaporto o documento equivalente del proprio Paese) e codice fiscale;
  • Ricevuta di iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo delle Imprese artigiane o all’Albo professionale o certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, per i professionisti per i quali non è prevista l’iscrizione all’Albo; contratto di collaborazione o co.co.co e prospetto paga per i rapporti di lavoro atipici; atto costitutivo legittimamente stipulato o misura camerale della società completa dei nominativi dei soci per le società di persone o capitali.
  • Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. numero c/c postale o bancario).

Studente

  • Carta d’identità del paese di origine valida per l’espatrio o passaporto
  • Iscrizione ad un istituto scolastico o universitario pubblico o privato riconosciuto, attività di
    ricerca;
  • Disponibilità di risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia , ai sensi del D.Lgs.
    30/2007;
  • Assicurazione Sanitaria Personale privata idonea a coprire tutte le spese sanitarie in tutto il territorio nazionale ( minimo 1 anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale se inferiore all’anno).

Cittadino soggiornante per altri motivi

  • Carta d’identità del paese di origine valida per l’espatrio o passaporto;
  • Assicurazione sanitaria annuale idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
  • Disponibilità di risorse economiche, secondo i parametri già indicati, documentabile anche
    attraverso autocertificazione, estratto conto, libretto di risparmio, ecc.
  • Cittadino soggiornante per motivi religiosi
  • Carta d’identità del paese di origine valida per l’espatrio o passaporto;
  • Dichiarazione responsabile comunita’ religiosa in Italia attestante la natura dell’incarico
    ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto, dell’alloggio, delle spese sanitarie o polizza di
    copertura sanitaria, vistata dalla Curia Vescovile o da equivalente autorità religiosa presente
    in Italia – (Religiosi).

Minore non accompagnato

L’iscrizione anagrafica del minore comunitario non accompagnato dai genitori o da chi esercita la potestà parentale viene richiesta dall’affidatario o dal tutore, sulla base della decisione dell’Autorità
giudiziaria minorile.
Oltre ai documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 30/2007, il cittadino straniero dovrà produrre alcuni certificati necessari alla compilazione della scheda anagrafica, in analogia ai cittadini italiani, per i dati non rilevabili dal passaporto e cioè:
– le generalità dei genitori;
– i dati relativi al matrimonio e al coniuge, anche se non residente;
– la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico (Stato di famiglia);
– lo stato libero.

Attenzione
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale e in copia, l’ufficio conserverà la copia e
restituirà l’originale all’interessato.
Tale documentazione deve essere esibita all’atto della richiesta di iscrizione anagrafica e di attestato
di soggiorno.

Le risorse economiche

Lo studente comunitario o chi soggiorna per motivi diversi dal lavoro deve dimostrare, per richiedere l’iscrizione anagrafica, di possedere risorse economiche sufficienti ad evitare che possa costituire un onere per l’assistenza pubblica.
Il requisito della disponibilità delle risorse economiche può essere documentato anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex art. 46 del D.p.R. 445/2000, con l’ulteriore indicazione della fonte di reddito lecita e ogni altro elemento utile per l’eventuale controllo.

Con Circolare INPS n. 147 del 11/12/2019, concernente la rivalutazione delle pensioni e prestazioni assistenziali per l’anno 2020, l’importo dell’assegno sociale, parametro di riferimento per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari UE non lavoratori (per la quantificazione delle risorse sufficienti) per l’anno 2020 come specificato dall’anzidetta circolare, è stato aggiornato in euro pari a  5.977,79 (importo mensile pari euro 459,83).

Tabella dei redditi 2020 ( importi soggetti a variazione su base annuale )

Solo richiedente € 5.977,79
Richiedente + 1 familiare anche se minore € 8.966,68
Richiedente + 2 familiari anche se 1 minore € 11.955,58
Richiedente + 3 familiari anche se 1 minore € 14.944,47
Richiedente + 4 familiari anche se 1 minore € 17.933,37
Richiedente + 5 familiari anche se 1 minore € 20.922,26
Richiedente + 6 familiari anche se 1 minore € 23.911,16

Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2020 é di euro 11.955,58. Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all’importo di euro 11.955,58 si deve aggiungere per ogni persona l’importo di euro 2.988,89.

 

Documentazione da presentare in qualsiasi caso
Disponibilità dell’alloggio ( atto di proprietà – contratto d’affitto – cessione di fabbricato – dichiarazione di assenso alla residenza da parte del titolare dell’immobile, corredata del suo documento di identità).

Documentazione ulteriore
– Certificato di Nascita (obbligatorio per i figli).
– Certificato di Matrimonio.
– Certificato dello Stato civile : celibe, nubile, divorziato/a, vedovo/a.

Tali certificati devono essere tradotti e legalizzati nel Paese di origine. Nel caso di certificati rilasciati da autorità consolari presenti in Italia, questi devono essere legalizzati presso la Prefettura di Perugia.

A seguito della richiesta di iscrizione anagrafica, l’Ufficiale rilascia un’attestazione riportante le generalità, la dimora e la data della domanda.

Attestato di soggiorno permanente
Il soggiorno regolare e continuativo in Italia di 5 anni fa maturare il diritto al rilascio di un attestato di soggiorno permanente.
Il cittadino comunitario, ai fini del rilascio, dovrà consegnare all’Ufficiale di Anagrafe i seguenti documenti:
– Documento di identità in corso di validità
– Permesso o carta di soggiorno dal quale risulti la data di inizio di regolare soggiorno
– Istanza di soggiorno permanente.

Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

N.B. All’atto della richiesta dell’ ATTESTATO DI REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO, il cittadino comunitario in possesso del Permesso di Soggiorno (anche scaduto) dovrà consegnarlo al Comune, che provvederà al successivo inoltro alla Questura.

Per il rilascio dell’attestato di regolarità del soggiorno sono necessarie n. 2 marche da bollo di Euro 16,00 da apporre rispettivamente sulla richiesta e sull’attestazione rilasciata dal Comune.

Verifica dei requisiti per l’iscrizione anagrafica
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione, l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Locale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione.

Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non sussistano le condizioni previste dalla legge relative sia all’effettivo luogo di dimora abituale, sia agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica, oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.

In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al
fine di evitare l’annullamento della pratica di residenza.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente.
Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono, infatti, la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

Ricorso
Nel caso di diniego di iscrizione anagrafica è ammesso il ricorso al prefetto della Provincia di Perugia nel termine di 30 ( trenta) giorni dalla comunicazione dell’Ufficiale di Anagrafe.

Tempi
L’iscrizione anagrafica è immediata qualora il cittadino si presenti personalmente munito di tutta la documentazione necessaria, ovvero avviene entro due giorni lavorativi dal ricevimento se la dichiarazione viene trasmessa per posta ordinaria o via telematica. La residenza anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della richiesta da parte del cittadino.

Quanto costa
L’iscrizione anagrafica è gratuita

Normativa
Fonte nazionale che disciplina la circolazione ed il soggiorno dei cittadini comunitari è il D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 come modificato dal D.lgs 28 febbraio 2008 n 32.

Ufficio: Ufficio Anagrafe
Responsabile: Dott. Valter Canafoglia
Area: Amministrativa, servizi demografici e sociali
Dove rivolgersi: Piazza Pontano n. 18
Tel. 0743.91231
Orari di apertura al pubblico:
il lunedì, dalle ore 09:00 alle 11:00
il mercoledi, dalle ore 11:00 alle 13:00