Contributo per l’autonoma sistemazione (CAS)

Contributi per l’autonoma sistemazione dei cittadini interessati da ordinanza di sgombero, a seguito del sisma del 24 agosto 2016

L’art. 1, comma 4 ter del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 prevede che lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 360 milioni di euro per l’anno 2019.
Il 26 agosto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha firmato la prima ordinanza (ordinanza n. 388) relativa all’emergenza legata al devastante terremoto che ha colpito il Lazio, le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo.
L’ordinanza all’art. 3 stabilisce che i Comuni curino l’istruttoria per l’assegnazione del contributi di autonoma sistemazione relativamente ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità.
Il 15 novembre è stata firmata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, l’ordinanza di protezione civile n. 408 che prevede un aumento del Contributo di Autonoma Sistemazione.
A partire dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, il contributo è stato elevato a un massimo di 900 euro mensili. In particolare, il contributo ammonta a 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unità, 500 euro per quelli composti da due unità, 700 euro per quelli composti da tre unità, 800 euro per quelli composti da quattro unità e 900 euro per quelli composti da cinque o più unità.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, o portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuna persona, anche oltre il limite massimo dei 900 euro mensili previsti per famiglia, come già disposto dall’ordinanza 388/2016.
Le disposizioni relative al contributo di autonoma sistemazione si applicano anche agli studenti iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.

AVVISO SCADENZA RINNOVO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER CONTINUARE A PERCEPIRE IL CONTRIBUTO PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE

EMERGENZA  COVID-19 – SI AVVISA CHE IL TERMINE PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 9, DELL’OCDPC 614|2019 PER IL RINNOVO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEL CONTRIBUTO, E’  FISSATO PER

IL 15 GENNAIO 2021

ATTENZIONE: Per coloro che alla data degli eventi sismici si trovano in comodato o locazione, occorre allegare alla dichiarazione la presente documentazione, pena riduzione del contributo, ai sensi dell’art. 3 dell’OCDPC n. 6014/2019, ovvero:

  • I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un’unità immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero, e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, contestualmente allegano
    l’autocertificazione del proprietario di aver depositato l’impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 189/2016, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento. Alla dichiarazione è altresì allegato l’impegno del medesimo locatario o comodatario, richiedente il CAS, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato.
  • In assenza delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai medesimi nuclei familiari in sostituzione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016 e dell’ordinanza n. 408/2016, i comuni riconoscono un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione abitativa temporanea come risultante dal contratto registrato e quello che era corrisposto, al momento dell’evento sismico, per il godimento dell’abitazione inagibile, comunque nella misura massima di euro 600,00 mensili.
    3. Ai soggetti di cui al comma 2, qualora la sistemazione abitativa temporanea sia a titolo gratuito, i comuni riconoscono un contributo pari alla metà dell’importo del contributo per l’autonoma sistemazione riconosciuto alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
 Si allegano al presente avviso:
– ordinanza n.614/2019;
– dichiarazione possesso dei requisiti CAS

AVVISO RELATIVO AL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ORDINANZA N. 614 DEL 12 NOVEMBRE 2019

Con nota n. 172957 del 05.10.2020, la Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile della Regione Umbria ha richiesto al Dipartimento Protezione Civile alcuni importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’OCDPC n- 614/2019.

Nel dettaglio, i quesiti posti sono i seguenti, di seguito ai quali sono riportati anche i chiarimenti forniti dal Dipartimento in risposta, con successiva nota del 18.11.2020:

1° QUESITO: Regime temporale di applicazione delle nuove norme:
Con le note n. 28079 del 13/05/2020 (punto b) e n. 33729 del 09/06/2020 codesto Dipartimento afferma:
“… per gli ulteriori requisiti introdotti dall’OCDPC n. 614/19, la cessazione del diritto al contributo per l’autonoma sistemazione non potrà essere antecedente alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza (ovvero il 12 novembre 2019) ma, a partire da questa data, si verificherà comunque dal momento in cui il beneficiario perde il requisito. Decadono, a partire dallo stesso termine, anche i soggetti che non rendono la dichiarazione di cui al comma 1.” (ovvero il 12/11/2020).

RISPOSTA AL QUESITO:

In merito al primo quesito, si chiarisce come le dichiarazioni di cui all’art. 1 comma 1, dell’OCDPC n. 614/2019 possano essere acquisite oltre il termine del 17.05.2020 qualora gli istanti dimostrino di non aver potuto provvedere tempestivamente per una valida giustificazione, il cui accertamento e la cui valutazione sono rimessi ai Comuni competenti.

Fatta salva la citata possibilità, resta ferma la decorrenza degli effetti della decadenza dal CAS dal giorno successivo alla scadenza della presentazione delle predetta dichiarazione, in ossequi a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 2 della suddetta ordinanza e, successivamente a tale termine, in qualsiasi momento in cui il soggetto perda i requisiti necessari.

2° QUESITO: Decadenza dal diritto del contributo per i soggetti che non presentano dichiarazione:
L’art. 2, comma 1 dell’OCDPC stabilisce che decadono dal diritto al contributo dal giorno successivo alla scadenza della presentazione della dichiarazione, i soggetti, che “non rendono la dichiarazione di cui al comma 1”. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in data successiva a tale scadenza, il diritto alla autonoma
sistemazione può essere riconosciuto di nuovo con validità dalla data della presentazione della dichiarazione stessa o anche per il periodo pregresso?

RISPOSTA AL QUESITO:

In conseguenza della risposta al primo quesito, con riferimento al secondo quesito, il CAS può essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla data di effettiva presentazione della dichiarazione da parte dell’istante, purché questi fosse in possesso dei necessari requisiti e dimostri la sussistenza di una valida giustificazione che non gli abbia consentito di procedere nei termini.

3° QUESITO: Proprietari di immobili:
Il Comune di Spoleto ha evidenziato alcuni dubbi interpretativi sul diritto al beneficio CAS relativo a soggetti proprietari di immobili ed ha posto il seguente quesito: “Alcuni beneficiari del CAS hanno acquistato un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare, successivamente agli eventi sismici , tuttavia hanno dato in affitto o in comodato d’uso con contratto regolarmente registrato tale immobile, non avendo più la disponibilità dello stesso. A fronte di ciò, tali beneficiari sono andati a vivere, a titolo gratuito, presso familiari.
E’ legittimo concedere il Cas in queste situazioni posto che tali beneficiari, dopo il sisma, hanno acquistato un altro immobile per poi metterlo a disposizione di terzi, ricavandone un profitto, anziché andarci a vivere?”

RISPOSTA AL QUESITO:

In ordine al terzo quesito, si rappresenta che l’art. 1, comma 1, lettera c) della OCDPC n. 614/2019, come modificato dalla OCDPC n. 670/2020, prevede che la cessazioni del CAS per coloro che risultino “essere proprietari di un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare e che non sia stata già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera. L’idoneità all’uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti”.

In forza dell’interpretazione teleologica della citata disposizione, ovvero coerente con la sua ratio, coloro che abbiano locato un immobile di proprietà idoneo all’uso successivamente all’entrata in vigore della OCDPC n. 614/2019, come modificata dalla OCDPC n. 670/2020, perdono il CAS.

Il CAS, infatti, è finalizzato a consentire il reperimento di un’auitonoma sistemazione ed a contrastare il disagio abitataivo che vede ritenersi cessare nell’ipotesi in cui un componente del nucleo familiare acquista un immobile idoneo all’uso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) dell’OCDPC n. 614/2019 ed ha la possibilità di dimorarvi. La scelta di concederlo in locazione o in comodato, anziché dimorarvi in maniera abituale e continuativa, è imputabile allo stesso acquirente che, dal momento in cui decide di optare per la locazione o il comodato, non può invocare il disagio abitativo e ricorrere alle misure di assistenza abitativa, ivi compreso il CAS.


AVVISO RELATIVO AL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE – CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ORDINANZA N. 614 DEL 12 NOVEMBRE 2019

Il Dipartimento Protezione Civile ha pubblicato alcuni importanti chiarimenti in merito alla nuova ordinanza CAS n. 614 del 12 novembre 2019.

Per ulteriori aggiornamenti ed approfondimenti consulta la pagina della Protezione Civile nazionale http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/contact-center/domande-risposte/domande-e-risposte-terremoto-centro-italia/terremoto-centro-italia-contributo-di-autonoma-sistemazione-chiarimenti-ocdpc-614-del-12-novembre-2019


AVVISO RELATIVO AL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE – NUOVA ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 670 del 28 aprile 2020

Per opportuna conoscenza e per i seguiti di competenza, si allega l’ordinanza del Dipartimento della Protezione civile, indicata in oggetto in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che dispone la modifiche dell’Ocdpc n. 614 del 12 novembre 2019, all’art. 1, comma 1, lettera c) e lettera e) e all’art. 5, comma 5 lettera b).

Ordinanza n. 670 del 28/04/2020


AVVISO RELATIVO AL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE – NUOVA ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 614/2019

EMERGENZA  COVID-19 – SI AVVISA CHE IL TERMINE PREVISTO DALL’OCDPC 614|2019 PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEL CONTRIBUTO, E’  STATO PROROGATO DI 60 (SESSANTA) GIORNI CON OCDPC N. 650 DEL 15 MARZO 2020.

Si comunica che in data 19 novembre 2019, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 271 del 19/11/2019, l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 614 relativa ad “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”.
L’ordinanza ridefinisce i criteri per la concessione del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.) destinato ai nuclei familiari che permangono in una condizione di disagio abitativo a seguito degli eventi sismici che hanno coinvolto le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016.
Si informa, pertanto, che entro 120 giorni (17 marzo 2020) dalla pubblicazione  della suddetta ordinanza, tutti i nuclei familiari beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.) sono tenuti a compilare la dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del contributo, predisposta dal Dipartimento di Protezione Civile.
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni e consegnata presso il Comune di Foligno – Ufficio Protocollo.
Si evidenzia, infine, che a norma dell’art. 1 comma 2 della citata ordinanza decadono dal diritto al contributo:
  • i soggetti che non presentano l’autocertificazione entro i termini stabiliti;
  • i soggetti che non possiedono i requisiti previsti dall’ordinanza medesima.
 Si allegano al presente avviso:
– ordinanza n.614/2019;
– dichiarazione possesso dei requisiti CAS
– modello domanda contributo per l’autonoma sistemazione
Responsabile del procedimenti: Geom. Pietro Forti
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