Vendita da parte degli Imprenditori Agricoli

VENDITA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

  • IMPRENDITORI AGRICOLI

Il Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228 e successive modifiche regolamenta la vendita diretta al dettaglio da parte degli Imprenditori Agricoli.

La definizione di imprenditore agricolo è data dall’art. 2135 del codice civile:

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse [2082, 2083];

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;

Possono vendere prodotti agricoli con le modalità previste dal Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228 soltanto coloro che sono iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 29.12.1993, n. 580.

La vendita al dettaglio da parte degli Imprenditori Agricoli può essere effettuata:

  • In forma itinerante sulle aree pubbliche su tutto il territorio nazionale

Prima di iniziare l’attività occorre presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come sostituito dall’art. 49 comma 4bis della L. 122/2010 al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione;

  • In locali aperti al pubblico

Prima di iniziare l’attività occorre presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come sostituito dall’art. 49 comma 4bis della L. 122/2010 al comune del luogo in cui si intende esercitare la vendita;

  • Mediante altre forme di vendita quali ad esempio il commercio elettronico

Prima di iniziare l’attività occorre presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come sostituito dall’art. 49 comma 4bis della L. 122/2010 al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione;

  • Su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o su altre aree private (sempre all’aperto) di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità (Non è richiesta comunicazione di inizio attività)
  • Su posteggio collocato su area pubblica qualora il Comune abbia la disponibilità di spazi o aree da assegnare (Richiesta di assegnazione del posteggio vanno indirizzate al comune sul cui territorio si intende esercitare la vendita)
  • COSA SI PUÒ VENDERE
    • I prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende;
    • I prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
    • I prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda purché l’ammontare dei ricavi ottenuti dalla vendita di questi non sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali e 4 milioni di euro per le società;
  • IMPRENDITORI AGRICOLI SENZA OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Gli Imprenditori e produttori, con un volume d’affari annuo di modesta entità, non obbligati all’Iscrizione al Registro Imprese, se vogliono vendere con le modalità previste dal decreto legislativo 228/2001 sopra descritte debbono comunque iscriversi al Registro Imprese;

Sono esonerati dall’iscrizione nel Registro delle Imprese gli imprenditori agricoli che, nell’anno solare precedente a quello dell’iscrizione, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume di affari non superiore a euro 7.000 (art. 2, comma 3, Legge n. 77/1977 e art. 34 D.P.R. n. 633/72), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici.

  • NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228 e successive modifiche

Attenzione

L’art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 ha abrogato le disposizioni della legge 09/02/1963 n. 59.

Pertanto tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 59/63 sono da considerare non più valide ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita.

La vendita di generi agricoli da parte dei produttori è pertanto consentita soltanto agli Imprenditori Agricoli regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. che abbiano attivato la procedura prevista dall’art. 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228.