Contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati

L’eliminazione delle “barriere architettoniche” e degli ostacoli che impediscono la piena vivibilità degli spazi pubblici e privati è un diritto di tutti i cittadini sancito dalla Costituzione. Il fine comune da raggiungere deve essere quindi quello di progettare in futuro senza barriere e promuovere una cultura e una politica urbanistica che sappia tener conto delle necessità e dei bisogni di tutti i cittadini nelle loro diversità.

La Legge 9 gennaio 1989, n. 13 ha previsto l’erogazione di contributi a favore delle persone con disabilità per realizzare interventi volti al superamento delle barriere architettoniche che si trovano in edifici privati, costruiti prima dell’entrata in vigore della legge medesima.

Con la legge del 1989 sono state introdotte tre condizioni che devono essere rispettate sia negli edifici privati che in quelli pubblici:

  • l’accessibilità

  • l’adattabilità

  • la visitabilità

Affrontare il problema in fase di progettazione non comporta quasi mai costi aggiuntivi rispetto alla realizzazione di strutture con barriere, al contrario, intervenire in un secondo momento per la loro eliminazione, implica costi aggiuntivi e risultati spesso non soddisfacenti.

Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono concessi contributi a fondo perduto.

La Regione raccoglie le richieste attraverso i Comuni, salvo poi ripartire i finanziamenti disponibili sul territorio.

Non possono essere oggetto di finanziamento acquisti o lavori già effettuati o in corso.


CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

  • I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente
  • i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone disabili

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

  • 1. la persona disabile
  • 2. l’esercente, la potestà o la tutela sul soggetto disabile

L’istanza va formulata dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e deve riguardare opere volte a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va redatta su apposito modulo e presentata al Sindaco del Comune in cui è situato l’immobile in cui si intendono eseguire i lavori.

La domanda va presentata, in marca da bollo da €. 16,00, entro il 1° marzo di ogni anno, per essere inseriti nella graduatoria dell’anno in corso.

I Comuni procederanno ad approvare la graduatoria ed inviarla alla Regione entro il 1 aprile di ogni anno.

La richiesta presentata dopo il 1° marzo, accolta, sarà inserita nella graduatoria dell’anno successivo.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il modulo di richiesta è disponibile sul sito web dell’Amministrazione comunale.

Il richiedente dovrà presentare:

  • Modulo presentazione domanda L. 13/89 in marca da bollo da €. 16,00;
  • Dichiarazione sostitutiva atto notorio;
  • certificato medico in carta libera attestante l’handicap oppure certificato dell’Azienda Sanitaria Locale attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
  • copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
  • (nel caso di alloggio in condominio) fotocopia del verbale dell’assemblea di condominio;
  • preventivo di spesa.

La domanda deve obbligatoriamente contenere:

  • descrizione delle opere;
  • spesa prevista/preventivo dettagliato;
  • certificato medico in carta libera (in originale);
  • dati dell’avente diritto al contributo, se persona singola oppure dell’Amministratore, che deve controfirmare la domanda per conferma e adesione, nel caso di spese eseguite dal condominio.

Il Comune formulerà poi una graduatoria, che verrà pubblicata nell’Albo Pretorio online.

La pubblicazione della graduatoria non rappresenta la data di decorrenza per l’erogazione del contributo al beneficiario, bensì la richiesta ufficiale da parte del Comune alla Regione di stanziamento dell’importo necessario all’anno di riferimento.

L’erogazione del contributo avviene al momento del ricevimento degli importi dalla Regione, che effettua una ripartizione del Fondo Nazionale fra i Comuni interessati.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato in rapporto alla spesa sostenuta secondo questa casistica:

  • spesa fino a 2.582,28 euro: contributo fino alla copertura della spesa
  • spesa da 2.582,28 a 12.911,42 euro: contributo di € 2.582,28 più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi 2.582,28 euro (esempio: spesa sostenuta € 7.000,00; contributo € 2.582,28 + € 1.104,43 pari al 25 % dei rimanenti 4.417,72 euro.Contributo erogabile € 3686,71)
  • spesa dai 12.911,42 ai 51.645,68 euro: contributo di 5.164,56 euro più il 5% della spesa che eccede i primi 12.911,42 euro (esempio: spesa sostenuta € 30.000,00; contributo € 5.164,56 + € 1.654.405 = 5% dei rimanenti 17.088,58 euro. Contributo erogabile € 6.018,989)

TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI

Al momento della comunicazione di assegnazione del contributo alle persone aventi diritto, i Comuni fissano il termine, non inferiore a 6 mesi, entro cui il beneficiario del contributo deve presentare le fatture quietanzate dei lavori eseguiti.

Il termine può essere prorogato, previa presentazione, in carta semplice, delle istanze motivate del beneficiario.

I lavori devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda e la sua accettazione da parte del Comune.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Per la presentazione dell’istanza e per richiedere informazioni sulla procedura occorre rivolgersi, via mail o telefonicamente all’Ufficio  preposto.

Oppure visita il sito della Regione Umbria al link https://www.regione.umbria.it/opere-pubbliche/contributi-privati

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