Dichiarazione sostitutive D.p.r. 445/2000

D.P.R. 445/2000

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, s.o.)


Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni) 

Art. 46

Cosa sono e come si presentano

E’ la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio

Quando si può usare

Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:
– medici;
– sanitari;
– veterinari;
– di origine;
– di conformità CE;
– di marchi;
– di brevetti.

Chi può dichiarare
  • cittadini italiani e dell’Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall’amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Casi particolari – minori, interdetti, inabilitati

  • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
  • INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
  • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l’interessato con l’assistenza del curatore;
  • CHI NON SA O NON PUO’ FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
  • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Come si presenta
Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest’ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.
La firma non va autenticata.
Validità

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:

  • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
  • per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (autodichiarazioni) 

Art. 47

Cosa sono

Si tratta di una dichiarazione con la quale l’interessato dichiara di conoscere stati, fatti o qualità personali che lo riguardano o che riguardano terze persone, ma dei quali egli abbia diretta conoscenza. E’ sufficiente sottoscrivere l’istanza davanti al dipendente incaricato di riceverla oppure inviarla per posta, pec, fax o terza persona con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Requisiti del richiedente

La dichiarazione può essere resa anche da non residenti.

Coloro che intendono rilasciare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà devono essere maggiorenni.
Per i minori, la dichiarazione va sottoscritta dal genitore esercente la potestà o dal tutore; per gli interdetti, la dichiarazione va sottoscritta dal tutore; per gli inabilitati e per i minori emancipati, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato con l’assistenza del curatore.
La dichiarazione di chi non può firmare è raccolta dal dipendente incaricato previo accertamento dell’identità del dichiarante.

Anche i cittadini stranieri possono rendere tale dichiarazione nei casi seguenti:

  • per i cittadini appartenenti all’Unione Europea alle stesse condizioni dei cittadini italiani;
  • per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornati in Italia, purché essa riguardi stati, fatti o qualità personali attestabili da enti pubblici italiani.

 

Le dichiarazioni false espongono a responsabilità penale e comportano la decadenza dal beneficio ottenuto.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere usate anche tra soggetti privati che vi consentano.
Non possono essere sostituiti con tali dichiarazioni i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono valide finchè non mutano i fatti oggetto di dichiarazione.

Documentazione da presentare

Alla dichiarazione non autenticata deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante (costituiscono validi documenti di identificazione: la carta di identità, la patente di guida, il passaporto, il libretto di porto d’armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da pubbliche amministrazioni a loro dipendenti, i libretti di pensione, la patente nautica ed il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici).

Costi

La dichiarazione sostitutiva non autenticata è gratuita.
Per la dichiarazione sostitutiva autenticata il costo è di € 16,00

Informazioni

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non deve essere autenticata, a meno che:

  • debba essere presentata a soggetti privati che non consentono all’uso dell’autocertificazione;
  • riguardi la riscossione da parte di soggetti diversi dall’interessato di benefici economici (riscossione di pensioni, contributi, etc).

La dichiarazione non può essere rilasciata nei casi seguenti:

  • dichiarazioni di impegno con le quali si manifesti la volontà di fare o non fare qualcosa in futuro;
  • quando consiste in una procura, anche se il destinatario finale è una Pubblica Amministrazione (è, invece, ammessa per le deleghe).
Normativa di riferimento
  • L. n. 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012”).
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa “.
  • Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 “Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative”.
  • Circ. del Ministero dell’interno del 2 febbraio 1999 “Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.
  • D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.
  • L. n. 127 del 15 maggio 1997 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.
  • L. n.  del 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti”.

Riferimenti

ufficio anagrafe – Servizi Amministrativi, Demografici e Sociali  – Comune di Cerreto di Spoleto

Luogo piazza Pontano 18 – 06041 Cerreto di Spoleto
Telefono telefono 0743-91231
Responsabile del procedimento dott. Valter Canafoglia

Reclami ricorsi opposizioni

FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI

In caso di diniego di autentica può essere presentato ricorso al Prefetto  entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell’Ufficiale di Anagrafe.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Comunale.