AVVISO BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998

AVVISO BANDO DI CONCORSO

PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Ai sensi dell’articolo 11 della Legge 431/98 è indetto bando pubblico per accedere ai contributi del fondo nazionale per il sostegno dei conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell’imposta di registro, relativo all’ANNO 2019.

 

Beneficiari del contributo saranno esclusivamente i nuclei familiari che rientrano nella graduatoria di cui al punto 6) lett. A) della D.C.R. n.755/99 (“graduatoria per reddito imponibile”) meglio specificato nella sez. 2 lett. E del presente bando, come stabilito dalla D.G.R. n. 1019 del 19/09/2011 e confermato dalle D.G.R. 1106/2013 e D.G.R 1321/2014

Il contributo viene concesso secondo le modalità stabilite dalla Regione Umbria, tenuto conto della disponibilità dei finanziamenti e di quanto stabilito nelle D.C.R. n. 755/1999, D.G.R. n. 39/2009 modificata e integrata con D.G.R. n. 1197/2010, D.G.R. n. 1019/2011, D.G.R. 1106/2013 e D.G.R. 1321/2014.

Con D.G.R. n. 397 del 20.05.2020, la Giunta Regionale ha ripartito a favore dei Comuni umbri le risorse del Fondo di cui all’oggetto relativamente all’annualità 2020, come previsto dall’art. 65, comma 2-quater del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

 

Requisiti SOGGETTIVI che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

  1. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’ articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;
  2. residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;
    1. è stabile ed esclusiva, l’attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;
    2. è principale, l’attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro. “.

Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

  1. non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

  • consistenza dell’immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l’alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:
    • 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
    • 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
    • 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
    • 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
    • 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;
  • Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore ad euro 200,00.
  • Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
  • Non possiede il requisito di cui al precedente punto A. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.
  • Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all’ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

 

  1. Non essere titolare dei contributi per l’autonoma sistemazione concessi a seguito di eventi sismici o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d’affitto.
  2. Essere percettore di reddito nell’anno di riferimento*, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS **, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

Essere percettore di reddito nell’anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad Euro 16.400,00, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

** Reddito percepito nel 2018  (dichiarazione 2019)

* per l’anno 2020 corrisponde ad € 13.391,82.

 

Modalità di determinazione del reddito complessivo 

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi o dai CUD.

  1. a) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e assimilati, vengono detratti € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l’importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%.
  2. b) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro autonomo, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed € 1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.
  3. c) Qualora i redditi siano misti vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

 

 

  1. Dimensione dell’alloggio in affitto:
  • fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
  • fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9).

 

I modelli per la presentazione delle domande saranno a disposizione presso il Comune di Cerreto di Spoleto – Ufficio Protocollo – P.zza  Pontano n. 18 – tel. 0743 91231 e nel sito internet www.comune.cerretodispoleto.pg.it. .

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti.

Il richiedente deve dichiarare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al contributo.

La domanda, debitamente sottoscritta, con allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore e copia del permesso o carta di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all’U.E. (art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ), potrà essere consegnata all’Ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di Cerreto di Spoleto o all’indirizzo pec comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it.

 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO 2020 

pena l’esclusione dalla graduatoria.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’ART. 10, comma 3 della Legge 431/98, l’accesso al contributo non è cumulabile con la detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale.

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune, successivamente alla scadenza del bando, effettua l’istruttoria delle domande pervenute e formula esclusivamente la graduatoria provvisoria per “reddito imponibile” di cui al punto 6) –lett. A) della D.C.R. n. 755/99. A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare. La graduatoria provvisoria è affissa all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Esaminati i ricorsi nei quindici giorni successivi, il Comune formula la graduatoria definitiva che viene affissa all’albo pretorio e la trasmette alla Regione che con delibera di Giunta stabilisce la ripartizione dei finanziamenti tra i Comuni. Il contributo, determinato in maniera percentuale al finanziamento complessivo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell’Umbria, non appena i fondi regionali saranno trasferiti nella disponibilità del Comune.

 

AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Le autocertificazioni rese all’atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa in materia, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all’interessato la relativa documentazione che dovrà essere presentata entro e non oltre 10 giorni. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, o si accerti la mendicità della dichiarazione, decade immediatamente dal beneficio. L’Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

 

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000).

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Al fine di favorire il corretto inserimento della domanda, allegare la seguente documentazione:

  • copia del contratto di locazione regolarmente registrato (relativo all’anno 2019);
  • copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’Imposta di Registro relativa all’anno del rimborso affitto (modello F24 Elide per l’anno 2019);
  • copie ricevute del canone di locazione relative al periodo gennaio/dicembre 2019 o quietanze bonifico (in assenza delle ricevute, dichiarazione del locatore sul canone complessivo corrisposto nell’anno 2019, necessariamente corredata da copia del documento d’identità dello stesso);
  • copia del documento d’identità in corso di validità (es.: Carta d’identità, Patente guida, Passaporto);
  • copia di un documento di soggiorno in corso di validità (es.: Permesso di soggiorno, Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE), per i cittadini extracomunitari o apolidi;
  • Documentazione da allegare nei casi di disabilità con percentuale non inferiore a 100: copia certificato della commissione di Prima Istanza per l’accertamento degli stati di invalidità.

E’ facoltativo allegare documentazione attestante il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente (es: CU 2019, oppure dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2018 presentata nel 2019, mentre i componenti che non hanno percepito reddito devono sottoscrivere dichiarazione in carta semplice per l’anno 2018).

Detta documentazione verrà comunque chiesta in fase di controllo, limitatamente ai soggetti in verifica.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90, qualora le domande pervenute siano superiori a n. 50, non si procederà a comunicare personalmente l’avvio del procedimento (Responsabile del procedimento è la Sig.ra Napoleoni Anna Area Amministrativa – Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al suddetto Servizio 0743 91231.

 

Cerreto di Spoleto , 10 giugno 2020

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Anna Napoleoni

 

 

File allegati