Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Adempimenti di cui all’art. 376 della l.r. 11/2015. Trasmissione relazione annuale.

Come è noto, la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), all’art. 376, dispone che:
“1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale sono tenute a trasmettere al Comune ove hanno sede, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa delle attività svolte nell’anno precedente ed il programma di attività per l’anno successivo.
2. I comuni trasmettono alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione redatta sulla base di quella disciplinata al comma 1 illustrativa dell’andamento dei rapporti intercorsi con le organizzazioni di volontariato presenti nel proprio territorio.
3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio entro il 30 giugno sull’attività delle organizzazioni iscritte al registro regionale, nonché dello stato dei rapporti del volontariato con gli enti locali.”

 

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