D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014. Separazione, divorzio e modifica dell’accordo dinanzi l’Ufficiale di Stato Civile

Pubblichiamo un interessante approfondimento fornito dal Socio Anusca Rosa D’Agostino, Comune di Bovalino (RC).

Avrei potuto cominciare scrivendo “Come tutti sanno…”, ma ahimè, in realtà sono pochi quelli che sanno che già dal 2014 esiste un Decreto Legge il n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 che riguarda la separazione, il divorzio e la modifica dell’accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile. Infatti, questa possibilità che hanno i cittadini è poco nota e probabilmente, è questo il motivo per cui sono pochissimi i coniugi che ricorrono a questo istituto. Uno strumento per mezzo del quale si può giungere alla separazione, al divorzio e alla modifica dell’accordo senza comparire davanti a un Giudice di un Tribunale che spesso può essere angosciante poiché rappresenta un momento poco felice se non traumatico in quanto assume molteplici significati: può essere vissuto come un fallimento con tutte le conseguenze che esso comporta. Mentre invece può essere meno “pesante” addivenire a un accordo di separazione e divorzio in un Comune dove ci si reca più frequentemente per forza di cose, quindi un ambiente che si può quasi definire “più familiare”. Inoltre, è meno dispendioso che ricorrere agli avvocati, tranne che per la convenzione di negoziazione assistita come vedremo meglio in seguito, il costo è costituito da un diritto fisso di 16,00 euro.

Entrando più nel dettaglio di ciò che prevede tale Legge c’è da dire che il primo importante ed essenziale requisito, è che i coniugi debbano essere d’accordo a separarsi e/o divorziare.

L’Art. 6 prevede che si possa procedere alla separazione, divorzio o modifica delle condizioni, in caso i coniugi siano genitori di figli minori, minori portatori di Handicap, minori incapaci, maggiorenni non economicamente autosufficienti, si stipuli una convenzione di negoziazione assistita da due avvocati, uno per ogni coniuge, a quale verrà trasmessa al Procuratore della Repubblica di competenza che, se non ravvisa irregolarità, ovvero che l’accordo non sia contrario agli interessi dei figli che si trovino nelle suddette condizioni, lo autorizza. Uno degli avvocati, una volta ottenuta l’autorizzazione da parte del Procuratore, trasmette la convenzione stipulata dai coniugi, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, per la relativa trascrizione nei registri di Stato Civile e per l’esecuzione di quanto di competenza.

L’art 6 può essere applicato anche alle coppie che non hanno figli minori. In tal caso il Procuratore rilascia il Nulla Osta a procedere, in luogo dell’autorizzazione.

L’Art. 12 invece prevede che, qualora la coppia non abbia figli minori, minori portatori di Handicap, minori incapaci, maggiorenni non economicamente autosufficienti, possa concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dei coniugi o di uno dei due coniugi o del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, oppure dove il matrimonio è stato trascritto.

L’Atto formato a cura dell’Ufficiale di Stato Civile deve essere confermato con un secondo Atto non prima di 30 giorni, sempre formato dell’Ufficiale di Stato Civile e sempre alla presenza di entrambi i coniugi. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

L’argomento in questione, come dicevo, è poco conosciuto o si hanno delle informazioni frammentarie tali da far pensare che non tutti posso utilizzare l’istituto de quo.

Ma a cosa è dovuta la scarsa conoscenza? Probabilmente alla poca informazione e divulgazione. Sarà dovuto anche alla carente disponibilità a fornire informazioni al riguardo, da parte dei competenti Uffici che in molti casi sono composti da personale prossimo alla pensione e da impiegati oberati di lavoro poiché costretti a svolgere più servizi da soli a causa della carenza di personale e pertanto sono poco propensi a fornire determinati servizi salvo che non sia assolutamente necessario.

I professionisti a cui si rivolgono i coniugi, hanno il dovere deontologico di informarli sulla possibilità della convenzione di negoziane assistita di cui all’art.6 Legge 162/2014. Ciò nonostante, ancora poche persone ricorrono a questo istituto.

Informare dunque, è l’unica via percorribile per far si che la Legge de qua, sia conosciuta. Sarebbe una buona cosa se i comuni pubblicassero queste importanti informazioni nelle home page dei loro siti istituzionali. Questo, forse, potrebbe essere un aiuto per molti.

Rosa D’Agostino – Socio ANUSCA