Contributo Autonoma Sistemazione: Dichiarazione requisiti entro il 15 GENNAIO 2021 – Domande da lunedì 23 Novembre

Da Lunedi 20 Dicembre

sarà possibile presentare la DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) DI CUI ALLE ORDINANZE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NN. 388/2016 E 408/2016.

 

La dichiarazione deve essere presentata entro il 17.01.2022,

pena decadenza dei requisiti.

 

ATTENZIONE: Per coloro che alla data degli eventi sismici si trovano in comodato o locazione, occorre allegare alla dichiarazione la presente documentazione, pena riduzione del contributo, ai sensi dell’art. 3 dell’OCDPC n. 6014/2019, ovvero:

1. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un’unita’ immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero, e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, contestualmente allegano
l’autocertificazione del proprietario di aver depositato l’impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 189/2016, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento. Alla dichiarazione e’ altresi’ allegato l’impegno del medesimo locatario o comodatario, richiedente il CAS, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato.
2. In assenza delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai medesimi nuclei familiari in sostituzione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016 e dell’ordinanza n. 408/2016, i comuni riconoscono un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione abitativa temporanea come risultante dal contratto registrato e quello che era corrisposto, al momento dell’evento sismico, per il godimento dell’abitazione inagibile, comunque nella misura massima di euro 600,00 mensili.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, qualora la sistemazione abitativa temporanea sia a titolo gratuito, i comuni riconoscono un contributo pari alla meta’ dell’importo del contributo per l’autonoma sistemazione riconosciuto alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

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