Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 670 del 28 aprile 2020, sono state apportate modifiche ad alcuni requisiti previsti per la sussistenza del contributo per l’autonoma sistemazione, come da OCDPC n. 614 del 12 novembre 2019.
Nel dettaglio, gli articoli oggetto di modifica sono l’art. 1 e l’art. 5 e precisamente il nuovo testo dispone:
Articolo 1
(Ulteriori disposizioni in materia di contributo per l’autonoma sistemazione)
1. All’articolo 1, comma 1, lettera c), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019, è così sostituito:
“c) fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 2, non essere proprietari di un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera. L’idoneità all’uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;”.
2. All’articolo 1, comma 1, lettera e), della citata ordinanza n. 614/2019, le parole “al di fuori dal territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “al di fuori del territorio delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria”.
3. All’articolo 5, comma 5, lettera b), della citata ordinanza n. 614/2019 dopo le parole “nell’ipotesi in cui non siano disponibili soluzioni alloggiative in locazione nel Comune di provenienza” sono aggiunte le seguenti: “oppure nei comuni limitrofi o nel comune ove si usufruisce della sistemazione alberghiera”.
- Ocdpc 670 del 28 aprile 2020 (pdf - 504,69 KB kb)
- Ocdpc 614 del 12 novembre 2019 (pdf - 301,77 KB kb)