La conversione in legge del DL 125/2020 sulla proroga dell’emergenza sanitaria posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020
Il Senato ha trasmesso alla Camera il DDL A.C. 2779 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020“, con alcune modifiche – frutto degli emendamenti approvati – di interesse per gli enti locali
Il provvedimento è ora all’esame della Commissione Affari sociali della Camera e dovrebbe arrivare in Aula venerdì 20 novembre 2020. La conversione in legge va ultimata entro il 6 dicembre 2020.
L’art.1 comma 4-quater posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell’espatrio.
Questi i documenti la cui validità è prorogata:
- ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
- la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;
- il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
Documenti equipollenti alla carta di identità
- passaporto
- patente di guida;
- patente nautica;
- libretto di pensione;
- patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- porto d’armi;
- tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.