Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità delle persone disabili c’è il contrassegno per auto che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.
Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).
Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.
Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.
Dal 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni invalidi civili di colore arancione non sono più validi.
Hanno diritto al rilascio del contrassegno:
⦁ le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
⦁ le persone non vedenti;
Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:
⦁ persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
⦁ persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.
Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.
Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.
Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.
È molto importante, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, conoscere le norme che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio della persona disabile e dotati di contrassegno.
IL CONTRASSEGNO CONSENTE AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLA PERSONA DISABILE:
di circolare (transito)
⦁ nelle zone a traffico limitato (ZTL), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
⦁ nelle zone a traffico controllato (ZTC) (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
⦁ nelle aree pedonali urbane (APU), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996);
⦁ nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996);
⦁ in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS);
Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa una sola categoria di veicoli; tuttavia è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl viene regolamentato possono variare da Comune a Comune.
Infatti, in alcuni casi è sufficiente l’esposizione del contrassegno mentre in altri, soprattutto se sono presenti varchi elettronici, bisogna preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo.
Quindi, per evitare di ricevere un’impropria sanzione, per cui si dovrebbe successivamente fare ricorso al Prefetto o Giudice di Pace del comune in questione, è sempre opportuno informarsi preventivamente presso i competenti uffici del comune di destinazione.
di parcheggiare (sosta)
⦁ negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili);
⦁ nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);
⦁ nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;
⦁ nelle zone a traffico limitato (ZTL) o nelle zone a sosta limitata (ZSL), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
⦁ nelle zone a traffico controllato (ZTC) (art. 11 D.P.R. 503/1996);
⦁ nelle aree pedonali urbane (APU), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
⦁ in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);
⦁ nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.
Il contrassegno disabili non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione.
Non è quindi consentita nei seguenti casi:
⦁ dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
⦁ dove vige il divieto di fermata;
⦁ in corrispondenza di: passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
⦁ in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
⦁ in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia;
⦁ nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
⦁ negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico/scarico delle merci;
⦁ negli spazi di parcheggio personalizzati (ad personam) cioè riservati a un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica che riporta il numero dell’autorizzazione;
⦁ nelle zone a traffico limitato (ZTL), quando non è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
⦁ nelle aree pedonali urbane (APU), quando non è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
PER CONOSCERE NEL DETTAGLIO LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E LE AREE PEDONALI URBANE (APU), SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE INTERESSATO.
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