Elezioni Europee ed Amministrative del 8-9 giugno 2024 – Voto degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni europee, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale.

Ai sensi, inoltre, degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell’art. 1, primo comma, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, gli stessi degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero ubicato nel proprio comune (per le elezioni comunali), previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali o di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.

Come presentare la richiesta

L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione in allegato recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (termine da intendersi non oltre giovedì 6 giugno).

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