Cessione di Fabbricato

 

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DEL FABBRICATO

L’articolo 12 del decreto legge 21.03.1978, n. 59, convertito nella legge 18.5.1978, n. 191, ha previsto che:
*chiunque cede ad un altro soggetto, la proprietà, il godimento o a qualunque altro titolo avesse consentito, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, è obbligato a comunicare, Ufficio di Polizia Locale di Cerreto di Spoleto (Autorità locale di pubblica sicurezza), entro 48 ore dalla consegna dell’immobile:
◦la sua esatta ubicazione;
◦le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene;
◦gli estremi del documento di identità o di riconoscimento di tale soggetto (Cassazione civile, sezione I, 1.3.1996, n. 1616) che deve essere richiesto all’interessato e allegata leggibile;
La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa a mezzo Pec: comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it o mediante consegna a mano, valendo in tal caso – ai fini dell’osservanza dei termini – la data della ricevuta postale o di accettazione del sistema  di Protocollazione dell’Ente. In caso di consegna a mano della comunicazione presso l’Ufficio di Polizia Locale di Cerreto di Spoleto verrà rilasciata apposita ricevuta di avvenuta consegna.

La comunicazione deve inoltre indicare le generalità del cessionario (e cioè dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene), al fine di consentire all’autorità di Pubblica sicurezza di conoscere l’identità di colui che è subentrato nella disponibilità dell’immobile, e non anche quella del cedente.

Secondo la disposizione dell’articolo 7 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):
– Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

La violazione delle disposizioni indicate è sanzionata in via amministrativa ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 del decreto legge 59/1978, con il pagamento di una somma da €103,29 a €1.549,37 euro, importo della sanzione € 206,58 oltre alle spese di procedimento; il relativo accertamento compete al Comando di Polizia Locale. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative per omessa comunicazione all’autorità di Pubblica sicurezza dell’avvenuta alienazione di un fabbricato, inteso come immobile che risponde alle caratteristiche abitative previste dalle relative norme, si procede con l’elevazione di un Verbale amministrativo nei confronti del/i proprietario/i dell’immobile.

A norma dei commi 344 e 345 della legge 311/2004, con decorrenza dall’1.1.2005, la comunicazione di cessione di fabbricato, non deve più essere presentata all’autorità di Pubblica sicurezza con modalità tradizionali, ma all’Agenzia delle Entrate, per via telematica solo in caso di immobili ceduti con regolare contratto di compravendita o di locazione/ comodato a lungo termine in quanto la semplice registrazione dell’atto che comporta il trasferimento del possesso (ad esempio, il rogito notarile di compravendita) o della detenzione (ad esempio, il contratto di locazione) del bene integra l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato, con effetti sostitutivi della stessa. Il termine previsto per la presentazione per la registrazione del contratto sostituisce, quindi, quello delle 48 ore previsto per la comunicazione dal decreto legge 59/1978.

Resta comunque l’obbligo di presentare la comunicazione di cessione del fabbricato all’autorità locale di pubblica sicurezza (Ufficio di Polizia Locale) entro 48 ore, in caso di concessione di alloggio o di ospitalità a uno straniero o a un apolide, per l’assunzione di uno di questi soggetti come dipendente e per la cessione allo stesso della proprietà o del godimento di beni immobili.

 

 

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