I diritti di uso civico sono diritti che spettano ad una collettività di persone e consistono nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque di un determinato territorio. Per quanto attiene alla loro natura sono da considerare diritti reali perpetui di godimento. In quanto diritti primari necessari ai bisogni primari ed essenziali della vita spettanti agli appartenenti di una determinata collettività sono inalienabili e imprescrittibili, nonché inusucapibili.
I diritti di godimento più diffusi riguardano l’esercizio del pascolo, del legnatico e dello stramatico (consistente nel diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali) e della ricerca e raccolta dei tartufi.
Ai sensi dell’art. 4 della L. 1766/1927, si distinguono in:
- essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita (diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario);ù
- utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.
L’art. 2, comma 4 della L.168/2017, evidenzia che nelle zone in cui sono assenti gli enti gestori (enti esponenziali delle collettività territoriali, c.d. domini collettivi), i beni della comunità sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata.
I domini collettivi, ai sensi dell’art. 1 della L. 168/2017 sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, che fanno capo alla base territoriale della proprietà collettiva (comproprietà inter-generazionale), “caratterizzati dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva”.
Il Comune di Cerreto di Spoleto, data l’assenza di un ente esponenziale della comunità di riferimento, con funzioni di supplente, gestisce i beni originariamente appartenenti ad essa, con amministrazione separata.
Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278”
La gestione può essere demandata ad altro Ente previa apposita delibera di affidamento da parte del Consiglio Comunale. Nel caso di affidamento della gestione a terzi, le incombenze relative alla gestione saranno di competenza dell’Ente gestore, il quale dovrà comunicare al Comune di Cerreto di Spoleto tutti gli atti di gestione assunti.
Il godimento delle terre assegnate al Comune di Cerreto di Spoleto e rientranti nella categoria a) dell’art. 11 della Legge 16.06.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici (che ha convertito in legge il R.D. 22 maggio 1924 n. 751) e cioè “terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente”, saranno godute dagli aventi diritto, in base alle norme del presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del regolamento alla legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332 e della Legge 168/2017 (“Norme in materia di domini collettivi”).
Data la natura assimilata al demaniale dei beni di uso civico, (in quanto inalienabili, indivisibili e inusucapibili) questi non possono essere oggetto di atti negoziali, pertanto, con il presente Regolamento, se ne definiscono le modalità di utilizzo.
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