AVVISO BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998
ANNO 2021
- AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente normativa disciplina le procedure e le modalità per l’erogazione dei contributi del Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art.11 della legge 9 dicembre 1998 n.431 e al decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 07 giugno 1999.
- DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono ripartiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni, i quali li erogano ai conduttori di immobili in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 3) al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.
- BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, alla data del bando, di un contratto, non a canone sociale, registrato ed in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda
- Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’ articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;
- Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi (art.29 c.1 a L.R. n.23/2003);
- è stabile ed esclusiva, l’attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;
- è principale, l’attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro “.
Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza.
(Se non ha la residenza in Umbria da 5 anni, ma ha l’attività lavorativa in Umbria da almeno 5 anni) deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l’alloggio oggetto del contratto di affitto.
- Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:
- Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
Un alloggio si considera adeguato (art.29 c.1 lett.d L.R. n.23/2003) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:
- consistenza dell’immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l’alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:
- 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona; 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone; 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
- 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
- 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;
- Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- Non possiede il requisito di cui al precedente punto B. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da
- Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all’ex coniuge, e non è nella disponibilità del
- Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare non superiore ad euro 200,00.
- Essere percettore di reddito nell’anno di riferimento (anno relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell’ISEE)
- Avere un’attestazione ISEE non superiore ad € 000,00;
- Il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell’emergenza COVID-19, può presentare l’ISEE corrente (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa).
- Incompatibilità del contributo
Non può presentare la domanda chi, relativamente al canone d’affitto pagato nell’anno precedente la pubblicazione del bando ha usufruito:
- di contributi pubblici, a qualunque titolo concessi, ad integrazione del canone di locazione, ad eccezione della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall’INPS.
- delle detrazioni d’imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art.10, comma 2 431/98);
I Comuni, successivamente all’erogazione dei contributi comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione della quota affitto erogata dall’INPS con il reddito di cittadinanza.
- DIMENSIONI DELL’ALLOGGIO e CANONE DI LOCAZIONE
- L’alloggio condotto in locazione deve essere accatastato in una delle seguenti categorie: A2-A3-A4-A5-A6-A7 di dimensione:
- fino a 120 per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;
- Il canone di locazione da dichiarare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell’imposta di registro per l’anno precedente alla pubblicazione del
- BANDI PUBBLICI
- All’assegnazione dei contributi provvedono i Comuni mediante la pubblicazione di bandi pubblici nei quali sono indicati:
-i requisiti soggettivi richiesti per l’accesso ai contributi
-le modalità dii compilazione della domanda
-almeno 45 giorni per la presentazione delle domande
-le condizioni stabilite per la formazione delle graduatorie
-le modalità di determinazione dei contributi
-le modalità di ripartizione del contributo tra gli aventi diritto
-il termine di pubblicazione di 30 giorni delle graduatorie
-le procedure relative al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Deve essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
La domanda di assegnazione del contributo, da presentare entro i termini di scadenza e con le modalità stabilite dal bando è redatta su apposito modello, nel quale il richiedente dichiara ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3) e 4).
La domanda, debitamente sottoscritta, con allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore e copia del permesso o carta di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all’U.E. (art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ), potrà essere consegnata all’Ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di Cerreto di Spoleto o all’indirizzo pec comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it.
ENTRO E NON OLTRE IL 19 NOVEMBRE 2021
pena l’esclusione dalla graduatoria.
- FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Il Comune istruisce le domande pervenute entro 30 giorni dalla scadenza del bando e formula le graduatorie provvisorie relative alle seguenti categorie:
- nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 14%;
- nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, superiore a due pensioni minime INPS, e fino ad Euro 30.000,00, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%.
- Le domande sono ordinate in ciascuna graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore
- In caso di uguale incidenza ha la precedenza la domanda con valore ISEE più
- Le domande con valore ISEE pari a zero, sono ordinate in base al canone di locazione
- I casi di parità verranno risolti tramite
Le graduatorie provvisorie sono pubblicate nei modi e tempi stabiliti dal bando entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali rettifiche.
Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune esaminate le osservazioni, formula le graduatorie definitive che vengono pubblicate nei modi stabiliti dal bando, e le trasmette alla Regione per la liquidazione del contributo assegnato.
- CONTROLLI
Il Comune stabilisce, nell’ambito della procedura di formazione delle graduatorie, la fase in cui effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese in domanda dai richiedenti, ai sensi del DPR n.445/2000.
- DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
I Comuni determinano l’entità del contributo da concedere ai nuclei familiari collocati nelle graduatorie sulla base del canone di locazione, come definito al paragrafo 4) B, relativo all’anno precedente a quello di emanazione del bando con riferimento alle seguenti categorie:
- Per i nuclei familiari inclusi nella categoria A) di cui al precedente punto 7A) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 14% dell’ISEE, fino ad un massimo di € 000,00;
- Per i nuclei familiari inclusi nella categoria B) di cui al precedente punto 7B) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 24% dell’ISEE, fino ad un massimo di € 2.300,00.
- Il Comune attribuisce il finanziamento regionale a ciascuna graduatoria in base all’entità del fabbisogno riscontrato in ciascuna di
- CONTRIBUTI INTEGRATIVI REGIONALI E COMUNALI
- La Regione integra il Fondo nazionale con proprie
- Il Comune può integrare il Fondo nazionale con proprie risorse dandone comunicazione alla Regione contestualmente all’invio delle graduatorie definitive.
- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Al fine di favorire il corretto inserimento della domanda, allegare la seguente documentazione:
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato (relativo all’anno 2020);
- copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’Imposta di Registro relativa all’anno del rimborso affitto (modello F24 Elide per l’anno 2020);
- copie ricevute del canone di locazione relative al periodo gennaio/dicembre 2020 o quietanze bonifico (in assenza delle ricevute, dichiarazione del locatore sul canone complessivo corrisposto nell’anno 2020, necessariamente corredata da copia del documento d’identità dello stesso);
- copia ISEE 2021 (ordinario o corrente);
- copia del documento d’identità in corso di validità (es.: Carta d’identità, Patente guida, Passaporto);
- copia di un documento di soggiorno in corso di validità (es.: Permesso di soggiorno, Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE), per i cittadini extracomunitari o apolidi;
- Documentazione da allegare nei casi di disabilità con percentuale non inferiore a 100: copia certificato della commissione di Prima Istanza per l’accertamento degli stati di invalidità.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90, qualora le domande pervenute siano superiori a n. 50, non si procederà a comunicare personalmente l’avvio del procedimento (Responsabile del procedimento è il Dott. Valter Canafoglia – Area Amministrativa – Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al suddetto Servizio 0743 91231.
Cerreto di Spoleto , 29/09/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Valter Canafoglia*
(* firma autografa apposta sull’originale agli atti)
- Allegato A) - BANDO 2021 (pdf - 334,04 KB kb)
- Nuovo modello (pdf - 385,96 KB kb)
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