Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 Piano di Azione Locale 2014-2022 “Due Valli: un territorio” Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sottomisura 19.2, Azione 19.2.1.05 – (Int. 4.1.1 del PSR 2014-2022 per l’Umbria) “Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole”.

Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 Piano di Azione Locale 2014-2022 “Due Valli: un territorio” Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sottomisura 19.2, Azione 19.2.1.05 – (Int. 4.1.1 del PSR 2014-2022 per l’Umbria) “Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole”. SCADENZA  21/10/2022.

File allegati

Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2022 Piano di Azione Locale 2014-2022 “Due Valli: un territorio” Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sottomisura 19.2, Azione 19.2.1.11 (Int. 4.2.1 del PSR 2014-2022 per l’Umbria) “Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli”.

Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2022 Piano di Azione Locale 2014-2022 “Due Valli: un territorio” Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sottomisura 19.2, Azione 19.2.1.11 (Int. 4.2.1 del PSR 2014-2022 per l’Umbria) “Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli”. SCADENZA 21/10/2022.

File allegati

Attivata la piattaforma per la dichiarazione mantenimento requisiti cas, sae e mapre – Scadenza prorogata al 15 ottobre.

E’ stata prorogata al 15 ottobre 2022 (ai sensi dell’OCDPC n. 917 dell’08.09.2022) la scadenza per la dichiarazione del mantenimento dei requisiti C.A.S. , S.A.E. e MAPRE inizialmente prevista per il 15 settembre
https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-917-dell8-settembre-2022-0

 

La piattaforma telematica per effettuare la dichiarazione è accessibile, tramite credenziali Spid, Cns o Carta d’identità elettronica, al seguente indirizzo internet: – https://appsem.invitalia.it 

IMPORTANTE: Per i nuclei familiari in S.A.E. o C.A.S. provenienti da immobile inagibile su cui avevano contratto di affitto o comodato alla dichiarazioni vanno allegati:

  • il modello impegno locatario allegato da corredare con copia del documento d’identità fronte/retro del locatario
  • il modello impegno proprietario allegato da corredare con copia del documento di identità fronte/retro del proprietario
Si invitano pertanto i beneficiari a prendere visione della piattaforma.
Ulteriori informazioni al seguente link:

AVVISO: DEFINIZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI E RICEZIONE TELEFONATE

ORARIO DI ACCESSO AL PUBBLICO E RICEZIONE TELEFONATE

DAL 01 SETTEMBRE 2022

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
09:00 – 12:00

15:00 – 16:00

09:00 – 12:00

 

CHIUSO 09:00 – 12:00

 

09:00 – 12:00

 

 

 

ORARIO DI ACCESSO AL PUBBLICO UFFICIO TRIBUTI

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
——— 09:00 – 12:00 ——— ——– ———

 

Gli uffici non ricevono fuori orario, salvo appuntamento telefonando al 0743/91231

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

IL SINDACO

Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

«Art. 1 – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

  1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
  3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
  4. a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
  5. b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

  1. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO:

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 5 SETTEMBRE 2022, (20° giorno antecedente quello del voto), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale.

In caso di Elezioni comunali la dichiarazione suddetta vale anche per l’eventuale turno di ballottaggio.

L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla Residenza municipale, lì 16/08/2022                                                                                IL SINDACO

MONTESI GIANDOMENICO

 

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale

Dott.ssa Valentina Passeri

Politiche 2022. Elettori residenti temporaneamente all’estero

Gli elettori italiani che si trovino temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data delle prossime elezioni politiche del 25 settembre possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero optando entro il 24 agosto per questa modalità di esercizio del diritto di voto, secondo quanto prevede l’articolo 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della legge n.459/2001 (Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero).