Zona Sociale 6, Covid 19, ‘Noinsieme’, elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni per prodotti di prima necessità

Con Determinazione n. 44 del 03.02.2021 il Comune di Norcia, in qualità di Capofila della Zona Sociale 6 alla quale partecipa anche il Comune di Cerreto di Spoleto, ha approvato:

l’ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI DI CUI ALL’AVVISO “NOINSIEME” PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 Asse “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – Priorità di investimento 9.4 – R.A. 9.1

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D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014. Separazione, divorzio e modifica dell’accordo dinanzi l’Ufficiale di Stato Civile

Pubblichiamo un interessante approfondimento fornito dal Socio Anusca Rosa D’Agostino, Comune di Bovalino (RC).

Avrei potuto cominciare scrivendo “Come tutti sanno…”, ma ahimè, in realtà sono pochi quelli che sanno che già dal 2014 esiste un Decreto Legge il n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 che riguarda la separazione, il divorzio e la modifica dell’accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile. Infatti, questa possibilità che hanno i cittadini è poco nota e probabilmente, è questo il motivo per cui sono pochissimi i coniugi che ricorrono a questo istituto. Uno strumento per mezzo del quale si può giungere alla separazione, al divorzio e alla modifica dell’accordo senza comparire davanti a un Giudice di un Tribunale che spesso può essere angosciante poiché rappresenta un momento poco felice se non traumatico in quanto assume molteplici significati: può essere vissuto come un fallimento con tutte le conseguenze che esso comporta. Mentre invece può essere meno “pesante” addivenire a un accordo di separazione e divorzio in un Comune dove ci si reca più frequentemente per forza di cose, quindi un ambiente che si può quasi definire “più familiare”. Inoltre, è meno dispendioso che ricorrere agli avvocati, tranne che per la convenzione di negoziazione assistita come vedremo meglio in seguito, il costo è costituito da un diritto fisso di 16,00 euro.

Entrando più nel dettaglio di ciò che prevede tale Legge c’è da dire che il primo importante ed essenziale requisito, è che i coniugi debbano essere d’accordo a separarsi e/o divorziare.

L’Art. 6 prevede che si possa procedere alla separazione, divorzio o modifica delle condizioni, in caso i coniugi siano genitori di figli minori, minori portatori di Handicap, minori incapaci, maggiorenni non economicamente autosufficienti, si stipuli una convenzione di negoziazione assistita da due avvocati, uno per ogni coniuge, a quale verrà trasmessa al Procuratore della Repubblica di competenza che, se non ravvisa irregolarità, ovvero che l’accordo non sia contrario agli interessi dei figli che si trovino nelle suddette condizioni, lo autorizza. Uno degli avvocati, una volta ottenuta l’autorizzazione da parte del Procuratore, trasmette la convenzione stipulata dai coniugi, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, per la relativa trascrizione nei registri di Stato Civile e per l’esecuzione di quanto di competenza.

L’art 6 può essere applicato anche alle coppie che non hanno figli minori. In tal caso il Procuratore rilascia il Nulla Osta a procedere, in luogo dell’autorizzazione.

L’Art. 12 invece prevede che, qualora la coppia non abbia figli minori, minori portatori di Handicap, minori incapaci, maggiorenni non economicamente autosufficienti, possa concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dei coniugi o di uno dei due coniugi o del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, oppure dove il matrimonio è stato trascritto.

L’Atto formato a cura dell’Ufficiale di Stato Civile deve essere confermato con un secondo Atto non prima di 30 giorni, sempre formato dell’Ufficiale di Stato Civile e sempre alla presenza di entrambi i coniugi. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

L’argomento in questione, come dicevo, è poco conosciuto o si hanno delle informazioni frammentarie tali da far pensare che non tutti posso utilizzare l’istituto de quo.

Ma a cosa è dovuta la scarsa conoscenza? Probabilmente alla poca informazione e divulgazione. Sarà dovuto anche alla carente disponibilità a fornire informazioni al riguardo, da parte dei competenti Uffici che in molti casi sono composti da personale prossimo alla pensione e da impiegati oberati di lavoro poiché costretti a svolgere più servizi da soli a causa della carenza di personale e pertanto sono poco propensi a fornire determinati servizi salvo che non sia assolutamente necessario.

I professionisti a cui si rivolgono i coniugi, hanno il dovere deontologico di informarli sulla possibilità della convenzione di negoziane assistita di cui all’art.6 Legge 162/2014. Ciò nonostante, ancora poche persone ricorrono a questo istituto.

Informare dunque, è l’unica via percorribile per far si che la Legge de qua, sia conosciuta. Sarebbe una buona cosa se i comuni pubblicassero queste importanti informazioni nelle home page dei loro siti istituzionali. Questo, forse, potrebbe essere un aiuto per molti.

Rosa D’Agostino – Socio ANUSCA

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.

AVVISO PUBBLICO
relativo al “Contratto di prestazione occasionale”, ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. 24.04.2017,
n. 50, convertito in Legge 21.06.2017, n. 96

Si informa che con delibera di Giunta Comunale n. 07 del 18/01/2021 sono state dettate le linee di indirizzo per l’accesso alle prestazioni di lavoro occasionale per interventi di:

  • svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi

Come partecipare all’avviso pubblico

Attraverso la compilazione dell’apposita “domanda con dichiarazione sostitutiva” il cui schema può essere ritirato presso l’ufficio tecnico comunale o scaricato dal sito internet istituzionale del Comune: www.comune.cerretodispoleto.pg.it.

La domanda deve essere consegnata dall’interessato a mano, presso il l’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC istituzionale: comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.pg.it entro il termine delle ore 12:00 del giorno 27/02/2021.

Soggetto ammessi:

Possono presentare istanza i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

Settori di impiego – luogo e modalità di svolgimento
Le prestazioni di lavoro occasionale sono attinenti a servizi ed attività comunali; si svolgeranno presso la sede del Comune e/o sul territorio comunale, negli orari indicati dal Responsabile del Settore competente, per una durata minima giornaliera non inferiore a 4 (quattro) ore.

La prestazione occasionale potrà essere svolta anche in modo discontinuo.
In linea di massima, l’attività lavorativa, potrebbe riguardare le seguenti mansioni a carattere manuale:
– spalamento della neve sulle vie comunali interne ai centri abitati;
– spandimento di sale per disgelo stradale;
– taglio vegetazione e sgombero manuale di materiali per il ripristino della viabilità sulle strade comunali.

Il prestatore d’opera dovrà essere dotato dei d.p.i. di sicurezza minimi quali: pettorina ad alta visibilità, abbigliamento adeguato, mascherina ecc..

Graduatoria
Il Comune provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute, sulla base dei seguenti requisiti specifici e relativi punteggi:

Indicatore ISEE Punti assegnati
Inferiore a 8000 Euro 10
Da 8000 a 12000 Euro 5
Oltre 12000 Euro 0

 

Numero di familiari a carico ai fini fiscali Punti assegnati
Maggiore di 2 10
Minore o uguale a 2 5
Familiare disabile a carico 5

 

Titoli specifici ed esperienze lavorative attinenti Punti assegnati
Titoli specifici max 8
Esperienze lavorative affini Max 8

Trattamento economico- modalità di attivazione della procedura
Il trattamento economico è disciplinato dal comma 16 dell’art. 54-bis del D.L. 24.04.2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96.

La tariffa oraria del compenso è pari ad €/h 12,00 nette con un minimo di quattro ore giornaliere.

In aggiunta alla tariffa oraria suddetta, verranno corrisposti i seguenti oneri a carico del Comune:
– la contribuzione alla Gestione separata INPS nella misura del 33% del compenso;
– il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella
misura del 3,5%;
– gli oneri di gestione e di erogazione del compenso al prestatore, nel valore dell’1% sui
versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore.

Si precisa:
– il compenso sarà erogato tramite la piattaforma telematica INPS;
– il beneficiario dovrà essere in possesso di PIN dispositivo INPS e registrarsi alla piattaforma telematica INPS come “prestatore di lavoro”

Dalla residenza Municipale, 11/02/2021
Responsabile del Servizio
F.to Pietro Forti

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Bandi Regione Umbria – Chiarimenti sull’ISEE

A seguito di numerose richieste di chiarimenti che sono pervenute a proposito dell’ISEE, la Regione Umbria ha fornito alcune precisazioni per la presentazione delle domande:
  •  è sufficiente farsi rilasciare l’ISEE ORDINARIO, eventualmente aggiornato alla situazione corrente nei limiti previsti dalla normativa, se le condizioni reddituali e lavorative si fossero modificate in maniera tale da giustificarne la richiesta;
  • l’importo dell’ISEE da indicare nella domanda di partecipazione ai bandi deve provenire da un attestato rilasciato dall’INPS che sia in corso di validità. In base alle norme vigenti, tutti gli attestati ISEE scadono il 31 dicembre dell’anno in cui sono stati rilasciati. Questa scadenza vale anche per l’ISEE corrente, la cui validità è 6 mesi ma si interrompe comunque il 31 dicembre dell’anno del rilascio. La validità dell’ISEE è requisito essenziale per poter inviare una domanda di partecipazione valida, e in assenza di tale requisito la Regione dovrà disporre la non ammissibilità della richiesta di contributo. Nel caso in cui (come già verificato in diversi casi) nella domanda inviata alla Regione fosse stato inserito un importo ISEE derivante da attestato non valido alla data dell’invio, si potrà modificare la domanda annullando l’invio, inserendo un ISEE in corso di validità e inviando nuovamente la domanda.

Emergenza Covid-19 – Limitazione degli accessi agli Uffici Comunali fino al 21 febbraio 2021

In considerazione del continuo diffondersi del virus Covid-19 e delle recenti disposizioni regionali che hanno istituito la “zona rossa” nei Comuni della Provincia di Perugia, si ricorda che:

L’ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI E’ POSSIBILE SOLO NEI GIORNI DI LUNEDì E MERCOLEDI NEGLI ORARI SOTTO RIPORTATI E SOLO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO O VIA EMAIL.

L’ACCESSO E’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER ADEMPIMENTI NECESSARI, URGENTI ED INDIFFERIBILI, IN QUANTO NON E’ CONSENTITO USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE PER FUTILI MOTIVAZIONI.

Lunedì 09-11 15-16
Mercoledì 11-13 15-16

Per appuntamenti telefonare al 0743/91231 o scrivere all’email info@comune.cerretodispoleto.pg.it

 

Tutte le istanze e le richieste di rilascio di documenti, atti e certificati devono essere inviate ali seguenti indirizzi:

info@comune.cerretodispoleto.pg.it

comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it

 

Bonus disagio economico (Luce, acqua e gas) – Adempimento automatico a carico dell’INPS

Come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.

Pertanto, dal 1° gennaio 2021, gli interessati non dovranno più presentare domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi presso Comuni e/o CAF non potranno essere accettate e non saranno in ogni caso valide per avere accesso all’agevolazione.

Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (senza necessità di presentare domanda) le seguenti tipologie di bonus:

  • – il bonus elettrico per disagio economico
  • – il bonus gas
  • – il bonus idrico

Non verrà invece erogato automaticamente il bonus per disagio fisico il quale continuerà ad essere gestito da Comuni e/o CAF.

Per ottenere i bonus per disagio economico sarà sufficiente richiedere l’attestazione ISEE.

Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al bonus, l’INPS, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico, che provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua consentendo l’erogazione automatica del bonus agli aventi diritto.

Per l’accesso al bonus per disagio fisico nulla cambia dal 1° gennaio 2021: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali dovranno continuare a fare richiesta presso i Comuni e/o i CAF delegati.

Si precisa che i bonus in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.

A partire dal 01/01/2021, per ciò che riguarda criteri di quantificazione, durata e decorrenza dell’agevolazione e modalità di erogazione per le utenze dirette e per le utenze indirette, i bonus verranno riconosciuti secondo quanto definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Per ogni altra informazione o chiarimento e per ricevere assistenza è possibile contattare il Call Center dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente per i cittadini al Numero Verde 800166654.

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SCADENZA 1 MARZO 2022 – Contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati

L’eliminazione delle “barriere architettoniche” e degli ostacoli che impediscono la piena vivibilità degli spazi pubblici e privati è un diritto di tutti i cittadini sancito dalla Costituzione. Il fine comune da raggiungere deve essere quindi quello di progettare in futuro senza barriere e promuovere una cultura e una politica urbanistica che sappia tener conto delle necessità e dei bisogni di tutti i cittadini nelle loro diversità.

La Legge 9 gennaio 1989, n. 13 ha previsto l’erogazione di contributi a favore delle persone con disabilità per realizzare interventi volti al superamento delle barriere architettoniche che si trovano in edifici privati, costruiti prima dell’entrata in vigore della legge medesima.

Con la legge del 1989 sono state introdotte tre condizioni che devono essere rispettate sia negli edifici privati che in quelli pubblici:

  • l’accessibilità

  • l’adattabilità

  • la visitabilità

Affrontare il problema in fase di progettazione non comporta quasi mai costi aggiuntivi rispetto alla realizzazione di strutture con barriere, al contrario, intervenire in un secondo momento per la loro eliminazione, implica costi aggiuntivi e risultati spesso non soddisfacenti.

Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono concessi contributi a fondo perduto.

La Regione raccoglie le richieste attraverso i Comuni, salvo poi ripartire i finanziamenti disponibili sul territorio.

Non possono essere oggetto di finanziamento acquisti o lavori già effettuati o in corso.


CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

  • I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente
  • i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone disabili

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

  • 1. la persona disabile
  • 2. l’esercente, la potestà o la tutela sul soggetto disabile

L’istanza va formulata dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e deve riguardare opere volte a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va redatta su apposito modulo e presentata al Sindaco del Comune in cui è situato l’immobile in cui si intendono eseguire i lavori.

La domanda va presentata, in marca da bollo da €. 16,00, entro il 1° marzo di ogni anno, per essere inseriti nella graduatoria dell’anno in corso.

I Comuni procederanno ad approvare la graduatoria ed inviarla alla Regione entro il 1 aprile di ogni anno.

La richiesta presentata dopo il 1° marzo, accolta, sarà inserita nella graduatoria dell’anno successivo.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il modulo di richiesta è disponibile sul sito web dell’Amministrazione comunale.

Il richiedente dovrà presentare:

  • Modulo presentazione domanda L. 13/89 in marca da bollo da €. 16,00;
  • Dichiarazione sostitutiva atto notorio;
  • certificato medico in carta libera attestante l’handicap oppure certificato dell’Azienda Sanitaria Locale attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
  • copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
  • (nel caso di alloggio in condominio) fotocopia del verbale dell’assemblea di condominio;
  • preventivo di spesa.

La domanda deve obbligatoriamente contenere:

  • descrizione delle opere;
  • spesa prevista/preventivo dettagliato;
  • certificato medico in carta libera (in originale);
  • dati dell’avente diritto al contributo, se persona singola oppure dell’Amministratore, che deve controfirmare la domanda per conferma e adesione, nel caso di spese eseguite dal condominio.

Il Comune formulerà poi una graduatoria, che verrà pubblicata nell’Albo Pretorio online.

La pubblicazione della graduatoria non rappresenta la data di decorrenza per l’erogazione del contributo al beneficiario, bensì la richiesta ufficiale da parte del Comune alla Regione di stanziamento dell’importo necessario all’anno di riferimento.

L’erogazione del contributo avviene al momento del ricevimento degli importi dalla Regione, che effettua una ripartizione del Fondo Nazionale fra i Comuni interessati.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato in rapporto alla spesa sostenuta secondo questa casistica:

  • spesa fino a 2.582,28 euro: contributo fino alla copertura della spesa
  • spesa da 2.582,28 a 12.911,42 euro: contributo di € 2.582,28 più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi 2.582,28 euro (esempio: spesa sostenuta € 7.000,00; contributo € 2.582,28 + € 1.104,43 pari al 25 % dei rimanenti 4.417,72 euro.Contributo erogabile € 3686,71)
  • spesa dai 12.911,42 ai 51.645,68 euro: contributo di 5.164,56 euro più il 5% della spesa che eccede i primi 12.911,42 euro (esempio: spesa sostenuta € 30.000,00; contributo € 5.164,56 + € 1.654.405 = 5% dei rimanenti 17.088,58 euro. Contributo erogabile € 6.018,989)

TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI

Al momento della comunicazione di assegnazione del contributo alle persone aventi diritto, i Comuni fissano il termine, non inferiore a 6 mesi, entro cui il beneficiario del contributo deve presentare le fatture quietanzate dei lavori eseguiti.

Il termine può essere prorogato, previa presentazione, in carta semplice, delle istanze motivate del beneficiario.

I lavori devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda e la sua accettazione da parte del Comune.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Per la presentazione dell’istanza e per richiedere informazioni sulla procedura occorre rivolgersi, via mail o telefonicamente all’Ufficio  preposto.

Oppure visita il sito della Regione Umbria al link https://www.regione.umbria.it/opere-pubbliche/contributi-privati

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REGIONE UMBRIA – Bando pubblico per la concessione di borse di studio a studenti della scuola primaria e secondaria (Borse di studio emergenza COVID-19).

La Regione Umbria intende sostenere, con il presente bando, il diritto allo studio scolastico al fine di contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e di dispersione scolastica e formativa a fronte dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (Covid-19), e promuovere l’assolvimento dell’obbligo di istruzione mediante la destinazione di risorse per l’erogazione di borse di studio a valere sul POR FSE 2014/2020, nell’ambito della riprogrammazione di cui alla Decisione della Commissione UE di esecuzione C(2020)7422 finale del 22 ottobre 2020 e al Documento di indirizzo attuativo (DIA) approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2020, n. 97.

 

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REGIONE UMBRIA – Bando pubblico per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l?infanzia 0-6 anni (COVID-19).

POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9.4 – RA 9.3 – Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia – Intervento specifico 9.3.3.3: Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni
(COVID-19)

Bando pubblico per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei
servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni

Finalità

La Regione Umbria intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età da zero a sei anni ai servizi socio-educativi e scuole dell’infanzia, mediante la destinazione di risorse a valere sul POR FSE 2014/2020 a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID 19, anche al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nell’anno educativo 2020/2021.

SCADENZA 24 FEBBRAIO 2021 ORE 12:00

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